I
La sovranità è per diritto eterno nel popolo. Il popolo dello Stato Romano
è costituito in repubblica democratica.
II
II regime democratico ha per regola l’eguaglianza, la libertà,
la fraternità. Non riconosce titoli di nobiltà, né privilegi di nascita o
di casta.
III
La Repubblica con le leggi e con le istituzioni promuove il miglioramento
delle condizioni morali e materiali di tutti i cittadini.
IV
La Repubblica riguarda tutti i popoli come fratelli, rispetta ogni
nazionalità, propugna l’Italiana.
V
I Municipi hanno tutti uguali diritti. La loro indipendenza non è
limitata che dalle leggi di utilità generale dello stato.
VI
La più equa distribuzione possibile degli interessi locali, in armonia
con l’interesse politico dello stato, è la norma del riparto territoriale
della Repubblica.
VII
Dalla credenza religiosa non dipende l’esercizio dei diritti
civili e politici.
VIII
Il Capo della Chiesa Cattolica avrà dalla Repubblica tutte le guarentigie
necessarie per l’esercizio indipendente del potere spirituale.
TITOLO
I
DEI
DIRITTI E DEI DOVERI DEI CITTADINI
ART
1 - Sono cittadini della Repubblica:
– gli originari della Repubblica;
– coloro che hanno acquistato la cittadinanza per effetto delle leggi
precedenti;
– gli italiani col domicilio di sei mesi;
– gli stranieri col domicilio di dieci anni;
– i naturalizzati con decreto del potere legislativo.
ART 2 - Si perde la cittadinanza:
– per naturalizzazione o per dimora in paese straniero con animo di non
più tornare;
– per l’abbandono della patria in caso di guerra, o quando è dichiarata
in pericolo;
– per accettazione di titoli conferiti dallo straniero;
– per accettazione di gradi o cariche e per servizio militare presso
lo straniero, senza autorizzazione del Governo
della Repubblica; l’autorizzazione è sempre presunta quando si combatte
per la libertà di un popolo;
– per condanna giudiziale.
ART 3 - Le persone e le proprietà sono inviolabili.
ART 4 - Nessuno può essere arrestato che in flagrante delitto, o per mandato
di giudici; né essere distolto dai suoi giudici naturali. Nessuna corte o
commissione eccezionale può istituirsi sotto qualsivoglia titolo o nome. Nessuno
può essere carcerato per debiti.
ART 5 - Le pene di morte o di confisca sono proscritte.
ART 6 - Il domicilio è sacro; non è permesso entrarvi che nei casi e nei modi
determinati dalla legge.
ART 7 - La manifestazione del pensiero è libera; la legge ne punisce l’abuso
senza alcuna censura preventiva.
ART 8 - L’insegnamento è libero. Le condizioni di moralità e capacità,
per chi intende professarlo, sono determinate dalla legge.
ART 9 - Il segreto delle lettere è inviolabile.
ART 10 - Il diritto di petizione può esercitarsi individualmente o collettivamente.
ART 11 - L’associazione senza armi e senza scopo di delitto è libera.
ART 12 - Tutti i cittadini appartengono alla Guardia Nazionale nei modi e
con le eccezioni fissate dalla legge.
ART 13 - Nessuno può essere costretto a perdere la proprietà delle cose, se
non per causa pubblica, previa giusta indennità.
ART 14 - La legge determina le spese della Repubblica e il modo di contribuirvi.
Nessuna tassa può essere imposta se non per legge, ne percetta per tempo maggiore
di quello dalla legge determinato.
ART
16 - L’Assemblea è costituita dai rappresentanti del popolo.
ART 17 - Ogni cittadino, che gode i diritti civili e politici, a 21 anni è
elettore, a 25 è eleggibile.
ART 18 - Non può essere rappresentante del popolo un pubblico funzionario
nominato dai consoli o dai ministri.
ART 19 - Il numero dei rappresentanti è determinato in proporzione di uno
ogni ventimila abitanti.
ART 20 - I comizi generali si radunano ogni 3 anni, il 21 Aprile. Il popolo
vi elegge i suoi rappresentanti con voto universale, diretto e pubblico.
ART 21 - L’Assemblea si riunisce il 15 Maggio successivamente alla elezione.
Si rinnova ogni 3 anni.
ART 22 - L’Assemblea si riunisce in Roma, ove non determini altrimenti,
e dispone della forza armata di cui crederà aver bisogno.
ART 23 - L’Assemblea è indissolubile e permanente, salvo il diritto di
aggiornarsi per quel tempo che crederà. Nell’intervallo può essere convocata
d’urgenza sull’invito del presidente coi segretari, di trenta membri,
o del Consolato.
ART 24 - L’Assemblea non è legale se non riunisce la metà più uno dei
rappresentanti. Il numero qualunque dei presenti decreta i provvedimenti per
richiamare gli assenti.
ART 25 - Le sedute dell’Assemblea sono pubbliche. Può costituirsi in
comitato segreto.
ART 26 - I rappresentanti del popolo sono inviolabili per le loro opinioni
emesse nell’Assemblea, restando interdetta qualunque inquisizione.
ART 27 - Ogni arresto o inquisizione contro un rappresentante è vietato, senza
il permesso dell’Assemblea, salvo il caso di delitto flagrante. Nel caso
dell’arresto in flagranza di delitto, l’Assemblea, che ne sarà immediatamente
informata, determina la continuazione o la cessazione del processo. Questa
disposizione si applica nel caso in cui un cittadino carcerato sia nominato
rappresentante.
ART 28 - Ciascun rappresentante del popolo riceve un indennizzo, cui non può
rinunciare.
ART 29 - L’Assemblea ha il potere legislativo: decide della pace, della
guerra, dei trattati.
ART 30 - La proposta sulle leggi appartiene ai rappresentanti del Consolato.
ART 31 - Nessuna proposta ha forza di legge, se non dopo adottata, con due
deliberazioni prese all’intervallo non minore di otto giorni, salvo all’Assemblea
abbreviarlo in caso d’urgenza.
ART 32 - Le leggi adottate dall’Assemblea vengono senza ritardo promulgate
dal Consolato in nome di Dio e del Popolo. Se il Consolato indugia, il Presidente
dell’Assemblea fa la promulgazione.
TITOLO
IV
DEL
CONSOLATO E DEL MINISTERO
ART
33 - Tre sono i consoli. Vengono nominati da11’Assemblea a maggioranza
di due terzi di suffragi. Debbono essere cittadini della Repubblica, e dell’età
di 30 anni compiuti.
ART 34 - L’ufficio dei Consoli dura tre anni. Ogni anno uno dei Consoli
esce d’ufficio. Le prime due volte decide la sorte fra i primi tre eletti.
Nessun console può essere rieletto se non dopo tre anni dacché uscì di carica.
ART 35 - Vi sono sette Ministri di nomina del Consolato; 1° degli Affari Interni;
2° degli Affari Esteri; 3° di Guerra e Marina; 4° di Finanza; 5° di Grazia
e Giustizia; 6° di Agricoltura, Commercio, Industria e Lavori Pubblici; 7°
del Culto, Istruzione Pubblica, Belle Arti e Beneficenza.
ART 36 - Ai Consoli sono commesse l’esecuzione delle leggi e le relazioni
internazionali.
ART 37 - Ai Consoli spetta la nomina e la revocazione di quegli impieghi che
la legge non riserva ad altra autorità; ma ogni nomina o revoca deve essere
fatta in Consiglio dei Ministri.
ART 38 - Gli atti dei Consoli, finché non siano contrassegnati dal Ministro
incaricato dell’esecuzione, restano senza effetto. Basta la sola firma
dei Consili per la nomina e la revoca dei Ministri.
ART 39 - Ogni anno, ed a qualunque dell’Assemblea, i Consoli espongono
lo stato degli affari della Repubblica.
ART 40 - I Ministri hanno il diritto di parlare all’Assemblea sugli affari
che li riguardano.
ART 41 - I Consoli risiedono nel loco ove si convoca l’Assemblea, ne
possono uscire dal territorio della Repubblica senza una risoluzione dell’Assemblea,
sotto pena di decadenza.
ART 42 - Sono alloggiati a spese della Repubblica, e ciascuno riceve un appuntamento
di scudi 3.600 all’anno.
ART 43 - I Consoli ed i Ministri sono responsabili.
ART 44 - I Consoli ed i Ministri possono essere posti in stato d’accusa
dall’Assemblea su proposta di dieci rappresentanti. La domanda deve essere
discussa come legge.
ART 45 - Ammessa l’accusa, il Console è sospeso dalle sue funzioni, se
assolto, ritorna all’esercizio delle sue funzioni, se condannato, l’Assemblea
passa a nuova elezione.
TITOLO
V
DEL
CONSIGLIO DI STATO
ART
46 - Vi è un Consiglio di Stato composto di quindici Consiglieri nominati
dall’Assemblea.
ART 47 - Esso deve essere consultato dai Consoli e dai Ministri sulle leggi
da proporsi, sui regolamenti e sulle ordinanze esecutive; può esserlo sulle
relazioni politiche.
ART 48 - Esso emana quei regolamenti pei quali l’Assemblea gli ha dato
una speciale delega. Le altre funzioni sono determinate da una legge particolare.
TITOLO
VI
DEL
POTERE GIUDIZIARIO
ART
49 - I Giudici nell’esercizio delle loro funzioni non dipendono da alcun
altro potere dello Stato.
ART 50 - Nominati dai Consoli ed in Consiglio dei Ministri, sono inamovibili;
non possono essere promossi, né traslocati che con proprio consenso, né sospesi,
degradati o destituiti se non dopo regolare procedura e sentenza.
ART 51 - Per le contese civili vi è una magistratura di pace.
ART 52 - La giustizia è amministrata in nome del popolo, pubblicamente; ma
il tribunale, a causa di moralità, può ordinare che la discussione sia fatta
a porte chiuse.
ART 53 - Nelle cause criminali, al popolo appartiene il giudizio del fatto,
ai tribunali l’applicazione della legge. La istituzione dei giudici del
fatto è determinata da legge relativa.
ART 54 - Vi è un Pubblico Ministero presso i tribunali della Repubblica.
ART 55 - Un Tribunale supremo di giustizia giudica, senza che siavi luogo
a gravame, i Consoli ed i Ministri messi in stato d’accusa. Il tribunale
supremo si compone del presidente, di quattro giudici più anziani della cassazione,
e di giudici del fatto tratti a sorte dalle liste annuali, tre per ciascuna
provincia. L’Assemblea designa il magistrato che deve esercitare la funzione
di Pubblico Ministero presso il Tribunale supremo. E’ d’uopo della
maggioranza di due terzi di suffragi per la condanna.
TITOLO
VII
DELLA
FORZA PUBBLICA
ART
56 - L’ammontare della forza stipendiata di terra e di mare è determinato
da una legge, e solo per una legge può essere aumentato o diminuito.
ART 57 - L’esercito si forma per arruolamento volontario e nel modo che
la legge determina.
ART 58 - Nessuna truppa straniera può essere assoldata, né introdotta nel
territorio della Repubblica, senza decreto dell’Assemblea.
ART 59 - I Generali sono nominati dall’Assemblea sulla proposta del Consolato.
ART 60 - La distribuzione dei corpi di linea e la forza delle interne guarnigioni
sono determinate dall’Assemblea, né possono subire variazioni o traslocamento,
anche momentaneo, senza il di lei consenso.
ART 61 - Nella Guardia Nazionale ogni grado è conferito per elezione.
ART 62 - Alla Guardia Nazionale è affidato principalmente il mantenimento
dell’ordine interno e della Costituzione.
TITOLO
VIII
DELLA
REVISIONE DELLA COSTITUZIONE
ART
63 - Qualunque riforma di costituzione può essere solo domandata nell’ultimo
anno di legislatura da un terzo dei rappresentanti.
ART 64 - L’Assemblea delibera per due volte sulla domanda con l’intervallo
di due mesi. Opinando l’Assemblea per la riforma alla maggioranza di
due terzi, vengono convocati i comizi generali onde eleggere i rappresentanti
per la Costituente, in ragione di uno ogni quindicimila abitanti.
ART 65 - L’Assemblea di revisione è ancora Assemblea Legislativa per
tutto il tempo in cui siede, da non eccedere i tre mesi.
DISPOSIZIONI
TRANSITORIE
ART
66 - Le operazioni della Costituente attuale saranno specialmente dirette
alla formazione della legge elettorale e delle altre leggi organiche necessarie
all’attuazione della Costituzione.
ART 67 - Con l’apertura dell’Assemblea Legislativa cessa il mandato
della Costituente.
ART 68 - Le leggi e i regolamenti esistenti saranno in vigore in quanto non
si oppongono alla Costituzione, e finché non saranno abrogati.
ART 69 - Tutti gli attuali impiegati hanno bisogno di conferma.
Votata ad unanimità. - Dal Campidoglio il 1 Luglio 1849.
Il
Presidente
G. GALLETTI
I Vice-Presidenti
A. SALICETI - E. ALLOCCATELLI
I Segretari
G. PENNACCHI - G. COCCHI
A. FABRETTI - A. ZAMBIANCHI